Nel caso in cui un lavoratore dipendente rimanga vittima di un incidente o di un infortunio causato da terzi, che determini l’assenza del dipendente stesso dal posto di lavoro, il titolare ha diritto di rivalsa nei confronti di chi ha determinato il sinistro per tutti gli esborsi economici che è tenuto comunque a versare al suo dipendente, nonostante l’intervento delle assicurazioni sociali obbligatorie. Si parla quindi di rivalsa del datore di lavoro.
La sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha di fatto stabilito che il datore di lavoro risulta, in questi casi, parte danneggiata, in quanto pur non beneficiando della prestazione lavorativa del suo dipendente, assente a causa dell’infortunio, resta gravato da tutta una serie di spese relative alla busta paga.
Il datore di lavoro può, pertanto, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha cagionato il danno o del civile responsabile, anche retroattivamente, così da ottenere il ristoro delle voci di busta paga comunque corrisposte, oltre agli eventuali costi sostenuti per l’impiego temporaneo di una risorsa umana sostitutiva. Tali costi possono essere facilmente quantificati e dimostrati, grazie al nostro supporto.