I PRINCIPALI TIMORI DEGLI AVVOCATI SULLA CONCILIAZIONE
⇒ Non è vero che l’avvocato–conciliatore sta …con un piede in due scarpe.
⇒ Non è vero che l’obbligatorietà della conciliazione (diversamente dall’arbitrato, che è costosissimo, ma è facoltativo e il cittadino che non ritiene di aderirvi ha sempre il diritto di rivolgersi al suo giudice naturale) è incostituzionale ed è una "gabella odiosa proprio perché obbligatoria".
⇒Per molti contratti, soprattutto di impresa, non si può prescindere dal ricorso all’arbitrato, che è pertanto obbligatorio e impedisce di rivolgersi al giudice naturale; nessuno, però, eccepisce che l’arbitrato è incostituzionale, al contrario di quanto sta accadendo per la temuta mediazione/conciliazione.
⇒Non solo ai ricchi sarà più facile difendersi nella conciliazione; anche i meno abbienti saranno tutelati con l’accesso al gratuito patrocinio. L'Art. 17 Risorse, regime tributario e indennita' del decreto attuativo della mediazione prevede che "……….Omissis………5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero".
⇒La mediazione/conciliazione non ha un “elevatissimo prezzo”.
⇒ Va sfatato lo spauracchio che gli avvocati ‘solo avvocati’ hanno paura di perdere lavoro, clienti e possibilità operative.
⇒La Nostra categoria professionale non sarà lesa, né spodestata, dalla conciliazione/mediazione : gli Avvocati, che non gradiranno operare come Conciliatori, avranno (soprattutto nelle insorgende liti di elevato scaglione) la possibilità di accompagnare il Cliente alla conciliazione, e di redigere la domanda di avvio della procedura, che è uno scritto introduttivo da non sottovalutare e che va impostato quasi come un invito all’ arbitrato. Agli Avvocati potrà competere anche la redazione di memorie da utilizzare nella procedura conciliativa.
MEDIAZIONE, QUESTA SCONOSCIUTA : SE LA CONOSCI, NON LA EVITI; SE LA CONOSCI, NON TI 'UCCIDE'….