La nuova legge 28/2010 sulla MEDIAZIONE CIVILE, che qualcuno tenta affannosamente di boicottare, è UNA BUONA LEGGE, ben riuscita e fortunata, scritta nel rispetto del quadro regolatorio europeo ed in sede di recepimento delle direttive comunitarie.

I Tribunali sono già in ritardo sulla mediazione civile, tanto da demandarla agli Organismi di conciliazione, costituiti da enti pubblici e privati.
Infatti, sono circa un milione e mezzo i procedimenti che, già dal 20 marzo 2010, potevano e possono essere risolti attraverso il tentativo di conciliazione, affidato a conciliatori altamente professionalizzati, così come disposto dal 2° comma dell'art. 5 del D.Leg.vo n. 28/2010. I giudici non debbono necessariamente attendere il termine per l'obbligatorietà (20 marzo 2011) per demandare a detti Organismi, l'esperimento di un tentativo di conciliazione a tutela di diritti disponibili delle parti in lite attraverso la mediazione civile.
Chi afferma che la conciliazione demandata agli Organismi si traduce in un mero business non sa quel che dice : invero, gli Organismi di Conciliazione sono solo il tramite tra il conciliatore, al quale vengono corrisposti i compensi, e le parti  che li versano, secondo tariffe depositate presso il Ministero della Giustizia.
Può diventare un business solo se si consente alle società di capitale o di persone la gestione e l'amministrazione della mediazione civile. Per una buona riuscita della deflazione dei procedimenti in corso, mediante la mediazione civile, questa deve svolgersi con Organismi accreditati, quali associazioni senza scopo di lucro, camere di commercio (con qualche distinguo) e Ordini professionali degli Avvocati.
Il contenzioso, attualmente pendente davanti ai Giudici, è una grande opportunità per avvocati, dottori commercialisti - praticanti, neo-laureati in materia giuridiche ed economiche, che potranno spartirsi circa un miliardo e cinquecentomilioni di euro per le sole mediazioni civili, riguardanti questione condominiali e questioni finanziarie, societarie e bancarie.
I compensi, corrisposti a conciliatori specializzati, in momenti di crisi, come questa che stiamo attraversando, non sono poca cosa, soprattutto per i Professionisti più giovani.

INFONDATA L'IPOTESI DELL'INCOSTITUZIONALITA'
DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

"Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti" (Corte di Giustizia Europea, IV Sezione, "Domanda di pronuncia pregiudiziale - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale - Controversie tra utenti finali e fornitori - Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale" Nei procedimenti riuniti C 317/08, C 318/08, C 319/08 e C 320/08, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Ischia, con decisioni 4 aprile 2008, pervenute in cancelleria il 15 luglio 2008), e a patto che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone. Ciò vale per le controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, ma è mutuabile all'intera materia.

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
NON LEDE AFFATTO IL RUOLO DELL'AVVOCATO

Non si può davvero sostenere fondatamente che la Nostra categoria professionale sia in qualche modo lesa (spodestata?) dalla conciliazione/mediazione : gli Avvocati, che non gradiranno operare come Conciliatori, avranno (soprattutto nelle insorgende liti di elevato scaglione) la possibilità di accompagnare il Cliente alla conciliazione, e di redigere la domanda di avvio della procedura, che è uno scritto introduttivo da non sottovalutare e che va impostato quasi come un invito ad arbitrato. Agli Avvocati potrà competere anche la redazione di memorie da utilizzare nella procedura conciliativa. Insomma, non pare proprio che il lavoro mancherà per alcuno...Non è condivisibile l'opinione secondo cui ai ricchi sarà più facile difendersi nella conciliazione e che i meno abbienti si debbano affidare alla saggezza del conciliatore. Non dimentichiamo che per gli scaglioni di valore inferiori le competenze dei Conciliatori sono irrisorie e quelle degli Avvocati anche! Chi va a conciliazione per una controversia di valore basso, spenderà sempre molto meno (fra competenze del Conciliatore e parcella dell'Avvocato) di quanto spenderebbe per una causa ordinaria, lunga e defatigante per tutti. Per le controversie di valore elevato ovviamente il problema non si pone e, comunque, gli Organismi di conciliazione sono pronti a soccorrere i meno abbienti, che avviano una procedura conciliativa.
In più, l'Art. 17 Risorse, regime tributario e indennita' prevede che  "……….Omissis………5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero".
Vero è, invece, che ancora molto deve divulgarsi sulla novità della materia, onde sfatare alcuni falsi problemi che qualche Avvocato o Giurista scettico e disinformato (o fazioso?) sta frapponendo all'evoluzione sociale dello stesso ruolo dell'Avvocatura verso sbocchi professionali molto gratificanti.

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