MY WAY - 4 YOU
DOPO 7 ANNI DI CAUSA
MPS CONDANNATO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PIANI FINANZIARI NULLI
RESTITUITE AGLI INVESTITORI TUTTE LE RATE PAGATE
Le finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall'art. 21 D.Lvo n. 58/98 - cd. TUF - e dall'art. 26 lett. p del Reg. Consob n. 11522/98, non è quella di imporre l'osservanza da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza trasparenza ecc, bensì quella di assicurare all'investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio soggettivamente adeguato e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile.
Tutta la disciplina in materia è infatti ispirata all'esigenza - ribadita dai criteri dettati, con riguardo ai doveri di informazione, dal regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1.7.98 - di garantire all'investitore l'instaurarsi di un rapporto con l'intermediario che sia nella fase antecendente all'investimento che in quella dell'investimento stesso sia tale da assicurare un servizio informato ed obiettivo, fondato sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche personali dell'investitore (con riferimento alla propensione al rischio, alla sua situazione finanziaria, alla sua esperienza in investimenti ecc.) e sulle concrete informazioni rese in merito al prodotto con riguardo ai rischi specifici ed alle implicazioni connesse al tipo di investimento trattato, onde garantire una scelta dell'investitore pienamente consapevole e concretamente adeguata alle sue necessità.
Pertanto, è implicitamente ritenuta la responsabilità del soggetto abilitato per il danno cagionato all'investitore, ex art. 23 TUF.
L'osservanza dei doveri sopra menzionati non si traduce in un mero comportamento formale (illustrazione del prodotto e consegna dei documenti), ma impone al promotore finanziario il ben più pregnante dovere di attivarsi in tutti i modi, per realizzare il concreto interesse dell' investitore.
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Si verifica lo snaturamento evidente della funzione del mutuo, allorchè questo che non realizza affatto, come è sua prerogativa, la funzione di realità e quindi la disponibilità immediata di denaro per il mutuatario, ma imprime un vincolo di destinazione dell'importo finanziato che, lungi, dall'entrare nelle tasche del mutuatario, viene impiegato per l'acquisto di prodotti finanziari.
In conformità ai superiori principi, deve, quindi, affermarsi che la violazione dei doveri di diligenza, chiarezza e informazione posta in essere nei confronti degli investitori non dà luogo alla nullità dei contratti, ma alla responsabilità risarcitoria della banca per averli indirizzati nella scelta di un programma di investimento finanziario non rispondente ai loro reali interessi.