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îFOCUS SU í

BANCA DEL MONTE DI PARMA
condannata a Parma per vendita di obbligazioni Argentina

ecco la sentenza
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BANCA POPOLARE PUGLIESE
condannata a Lecce per vendita di obbligazioni Parmalat

ecco la condivisibile ed apprezzabile sentenza della Dott.ssa Virginia Zuppetta
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STREPITOSA SENTENZA
DEL
TRIBUNALE DI CATANIA
IN MATERIA DI ANATOCISMO BANCARIO

emessa dal Dott. B. Paternò Raddusa in favore di una Spa catanese e contro UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA (del Gruppo bancario, che già attraversa un momento di difficoltà).

La pronuncia contiene importantissimi prinicipi di diritto, che possono essere così massimati :

1) In forza del disposto, di cui all’art. 119 TU n. 385/1993, la banca può sì ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto, ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori, ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.

2)  In mancanza di documentazione bancaria probatoria, il credito della banca resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca.

3) Una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione; giacché, solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale, nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca; mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto (depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284 c.c. e le valute contabili).

Allo stato, il debito della Spa, quantificato da UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA in circa 1 mld. e mezzo di "vecchie lire", è stato completamente azzerato dal Giudice, il quale non ha escluso che una rideterminazione dei conti potrebbe rivelare addirittura un credito per l'Azienda.

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CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BARI

Riconosciuto beneficio pensionistico a seguito di un procedimento durato 27 anni.

Il ricorrente era militare di leva ed oggi è un signore ultracinquantenne, che ha creduto fermamente nella Giustizia, che ne ha accolto la domanda con l'epocale sentenza n.882/2006 del Dott. Vittorio Raeli

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  CONDANNATA BANCA PER INVESTIMENTO IN 'TANGO-BOND'

Banco di Brescia condannato dal Tribunale Civile di Parma a restituire ad una investitrice in obbligazioni della Repubblica Argentina la somma di euro 91.250,00.

Secondo il Tribunale, la Banca non ha adempiuto agli obblighi, che incombono agli intermediari finanziari.

Un estratto del testo dell'interessante provvedimento....

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A ORISTANO CONDANNATI DUE FUNZIONARI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

PER PIANO FINANZIARIO "4 YOU"

un Associato di ADUC-Funzione Sociale, parte offesa nel procedimento penale contro due Funzionari del Monte dei Paschi di Siena (Zonno e Puddu), costistitutosi parte civile con l'Avv. Rosanna Cafaro, ha ottenuto la condanna degli stessi per truffa, correlata alla vendita di un Piano Finanziario "4 You".

Il dispositivo della coraggiosa sentenza...
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NOVITA' IN LIBRERIA

LA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'INVESTIMENTO

di Rosanna Cafaro,
edita da Giuffrè, Collana Banca e Borsa












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MONTE PASCHI DI SIENA
CONDANNATA DAL TRIBUNALE DI MILANO
PER PIANO FINANZIARIO MY WAY

L' interessante sentenza del Tribunale di Milano rappresenta una delle rarissime vittorie degli Utenti in materia di Piani Finanziari "My Way".
Il Giudice di merito ha ritenuto che la Banca sia stata poco corretta e trasparente nell'illustrare ai sottoscrittori il Piano Finanziario, presentandolo come prodotto di investimento, anzichè come un vero e proprio mutuo, quale esso in realtà è.
Secondo il Tribunale, inoltre, il contratto "My Way" presenta clausole scarsamente intelligibili e poco chiare, a meno che il sottoscrittore non abbia personali doti di competenza e tempo disponibile per uno studio approfondito dell'assetto pattizio.
All'attenzione del Tribunale sono venute, in specie, la clausola 'penale' (che penalizza, appunto, il recesso anticipato dal finanziamento) e la scarsa evidenziazione del conflitto di interessi. A carico della Banca, quindi, una violazione del dovere di trasparenza e correttezza, con conseguente obbligo restitutorio.
Buona lettura!

MONTE PASCHI DI SIENA
CONDANNATA DAL TRIBUNALE DI ROMA
PER INVESTIMENTO IN BOND ARGENTINA
ecco la sentenza
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PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
(leggi testo)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28.
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

LA MEDIAZIONE CIVILE E’ LEGGE DELLO STATO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28. è stata data attuazione all’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Dunque, la mediazione civile e commerciale E' LEGGE DELLO STATO.
La disciplina della mediazione è finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione.

Questa è la maggiore NOVITA' PER AVVOCATI, COMMERCIALISTI E NEOLAUREATI CHE PER ESERCITARE QUESTA NUOVA ATTIVITA'  PROFESSIONALE  DEBBONO SPECIALIZZARSI IN CONCILIAZIONE.


INFO sulla materia:  Avv. Rosanna Cafaro Tel. 0832/342787- fax 0832/216770
Sito: www.rosannacafaro.it 
E-mail: RCAFARO1@virgilio.it

Le materie del contendere, in cui è inderogabile il ricorso ad un  organismo di conciliazione sono le seguenti:
condominio;
locazione;
successioni ereditarie;
diritti reali (usufrutto, servitù, enfiteusi ecc.);
comodato;
patti di famiglia;
affitto di aziende;
contratti bancari, finanziari e assicurativi;
richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico-sanitario;
responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti.

Pertanto, solo il Conciliatore Specializzato terzo, indipendente ed altamente qualificato - vigilato dal Ministero della Giustizia - ed iscritto nell'ELENCO, può esperire il TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, la cui mancanza determina una condizione di IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, questo è quanto dice l'Art. 5 del Decreto Legislativo approvato.
Secondo quanto previsto all’articolo 8 del decreto, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Infine, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.
In questo ultimo caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali. 
Due le valutazioni importanti da tener conto prima di iscriversi ad un corso della durata di 40 ore: la scelta dell’ente formativo e l’Organismo di conciliazione, attraverso il quale – a discrezione del rappresentante  dello stesso è possibile l’inserimento nel’Elenco tenuto presso il ministero della Giustizia.
Avvocati, Commercialisti, laureati in materie giuridiche economiche ed i possessori di titoli equipollenti, avranno poco tempo per formarsi conciliatore specializzato in controversie civili e commerciali.



NUOVA VITTORIA DEGLI INVESTITORI
TRIBUNALE DI ENNA
OBBLIGAZIONI PARMALAT
(leggi il testo integrale del provvedimento)

Salutiamo con entusiasmo l'istituzione dell'Organismo di Conciliazione del COA di Lecce : è un forte segnale di progresso

superati finalmente
I TIMORI DEGLI AVVOCATI-AVVOCATI SULLA MEDIAZIONE CIVILE?
(leggi)


INESATTEZZE E FALSE INFORMAZIONI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
(leggi)



TUTTA LA VERITA'
SUI CORSI PER CONCILIATORI

La Dott.ssa AUGUSTA IANNINI, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in data 4 giugno 2010, ha risposto alle istanze che contribuiscono ad una più chiara visione del problema della formazione per conciliatori specializzati.
E' stato infatti ribadito, ancora una volta dalla dott.ssa IANNINI che "i regolamenti/D.M, in fase di pubblicazione terranno conto dei percorsi formativi attuati in conformità dei D.M. 222/223/04, salvA la necessità di adeguamento per i conciliatori alle nuove norme, in quanto prevederà un periodo transitorio entro il quale maturare i nuovi requisiti richiesti dagli emanandi regolamenti".


Il recente Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali, sta sollevando numerosi interrogativi non solo riguardo alla sua applicazione, ma anche in merito all'iter formativo necessario per accedere a questa nuova professione.
In particolare molti professionisti si chiedono come si diventa mediatori/conciliatori professionisti e se sia opportuno o meno frequentare i corsi di 40 ore circa, attualmente promossi da molti Enti pubblici e privati accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. 28/10.
Molti dubbi e perplessità troveranno una definitiva risposta negli emanandi regolamenti attuativi, che a breve dovrebbero completare il quadro normativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione.
In attesa della pubblicazione dei nuovi regolamenti, lo stesso D.Lgs 28/2010, stabilisce che rimangono vigenti i D.M. 222 e 223 del 2004 che regolano, fra l'atro, anche i requisiti che i mediatori/conciliatori professionisti debbono avere per richiedere l'iscrizione in un Ente di conciliazione.


Il D.M. 222 del 2004 prevede che gli Enti di conciliazione debbono avere la disponibilità di un minimo di 7 conciliatori che abbiamo almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- Essere un Professore universitario in discipline economiche o giuridiche;
- Essere professionisti (in materie giuridiche o economiche) con anzianità non inferiore ai 15 anni;
- Essere magistrati in quiescenza;
- Essere laureati in materie giuridiche o economiche ed avere frequentato un corso organizzato dagli Enti iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

I corsi di cui all'ultimo punto dell'elenco, sono disciplinati ancora dal Decreto dirigenziale 24 luglio 2006 che, in quanto richiamato dal D.M. 222/04, deve considerarsi attualmente vigente fino a nuova disposizione.

Fino all'emanazione del nuovo regolamento, sono vigenti i D.M. collegati alla vecchia normativa, di conseguenza i corsi di 40 ore organizzati da Enti accreditati dal Ministero rimangono validi ai fini descritti dalla normativa.
Non è dato sapere cosa precisamente disporranno i nuovi regolamenti sullo specifico. Probabilmente detti provvedimenti apporteranno delle modifiche sostanziali all'iter formativo dei mediatori/conciliatori ed è plausibile, anche alla luce di quanto affermato più volte dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, Dott.ssa Augusta Iannini, che a coloro che hanno già frequentato il corso di 40 ore prima dell'emanazione del nuovo regolamento venga chiesto un'integrazione della propria formazione, pur rimanendo salvo quanto già acquisito.

La frequenza di un corso di 40 o 45 ore, organizzato da un Ente accreditato dal Ministero attualmente è un requisito indispensabile (eccezion fatta per i professionisti iscritti all'albo da almeno 15 anni, i magistrati in quiescenza ed i professori universitari) per richiedere l'iscrizione nelle liste di Enti di conciliazione pubblici o privati, Enti che sono liberi di aggiungere ulteriori requisiti o richiedere ulteriori adempimenti per assumere nelle proprie liste mediatori/conciliatori.
La frequenza di un corso non comporta nessuna attribuzione automatica di diritti o di prerogative per l'esercizio dell'attività di conciliatore/mediatore, ma consente di ottenere un requisito indispensabile per svolgere tale attività e iscriversi in un 'albo'.



ATTENZIONE

Presto a Lecce nuovi corsi
per
Conciliatore Professionista

(leggi)

Terminato
- per rinuncia formale del 16 giugno 2010 -
il mandato
di Delegato Regionale ANPAR dell'Avv. Rosanna Cafaro
(leggi tutto)


tribunale di rimini

Condannato Comune di misano adriatico per responsabilita' ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., quale ente gestore della strada comunale.
(leggi sentenza)
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atti del convegno del 18 giugno

atti del convegno del 9 luglio
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