PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28.
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
LA MEDIAZIONE CIVILE E’ LEGGE DELLO STATO
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28. è stata data attuazione all’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Dunque, la mediazione civile e commerciale E' LEGGE DELLO STATO.
La disciplina della mediazione è finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione.
Questa è la maggiore NOVITA' PER AVVOCATI, COMMERCIALISTI E NEOLAUREATI CHE PER ESERCITARE QUESTA NUOVA ATTIVITA' PROFESSIONALE DEBBONO SPECIALIZZARSI IN CONCILIAZIONE.
INFO sulla materia: Avv. Rosanna Cafaro Tel. 0832/342787- fax 0832/216770
Sito: www.rosannacafaro.it
E-mail: RCAFARO1@virgilio.it
Le materie del contendere, in cui è inderogabile il ricorso ad un organismo di conciliazione sono le seguenti:
condominio;
locazione;
successioni ereditarie;
diritti reali (usufrutto, servitù, enfiteusi ecc.);
comodato;
patti di famiglia;
affitto di aziende;
contratti bancari, finanziari e assicurativi;
richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico-sanitario;
responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti.
Pertanto, solo il Conciliatore Specializzato terzo, indipendente ed altamente qualificato - vigilato dal Ministero della Giustizia - ed iscritto nell'ELENCO, può esperire il TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, la cui mancanza determina una condizione di IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, questo è quanto dice l'Art. 5 del Decreto Legislativo approvato.
Secondo quanto previsto all’articolo 8 del decreto, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Infine, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.
In questo ultimo caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali.
Due le valutazioni importanti da tener conto prima di iscriversi ad un corso della durata di 40 ore: la scelta dell’ente formativo e l’Organismo di conciliazione, attraverso il quale – a discrezione del rappresentante dello stesso è possibile l’inserimento nel’Elenco tenuto presso il ministero della Giustizia.
Avvocati, Commercialisti, laureati in materie giuridiche economiche ed i possessori di titoli equipollenti, avranno poco tempo per formarsi conciliatore specializzato in controversie civili e commerciali.